Portabilità del contributo del datore: cosa cambia davvero con la Legge di Bilancio 2026 La manovra apre alla portabilità verso fondi aperti e pip, introducendo una piccola rivoluzione nell’assetto fin qui vigente.

di David Nerini
11/01/2026

Quando si parla di portabilità nella previdenza complementare, occorre distinguere due piani:

  • la portabilità della posizione maturata (il montante accumulato nel tempo);
  • la portabilità del contributo del datore di lavoro sulle future contribuzioni.

Il decreto legislativo 252/2005 garantisce da anni la possibilità di trasferire il montante tra forme pensionistiche diverse: fondi negoziali, fondi aperti, PIP. Questo principio rimane fermo anche dopo la legge di bilancio 2026.

​Più delicato è il tema del contributo del datore, che non è una dotazione automatica del lavoratore, ma una componente definita da contratti, accordi e regolamenti, spesso collegata a uno specifico fondo negoziale.

Cosa prevede il d.lgs. 252/2005

Il disegno del 252/2005 collega il contributo datoriale alla fonte istitutiva:

  • contratti e accordi collettivi (nazionali, territoriali, aziendali);
  • regolamenti di enti/aziende;
  • eventuali accordi di categoria o di gruppo.

​Queste fonti non solo individuano la forma pensionistica di riferimento (tipicamente un fondo negoziale), ma definiscono anche se e come il contributo del datore possa essere riconosciuto:

  • solo a chi aderisce alla forma individuata;
  • oppure anche a chi sceglie fondi aperti o pip, a parità di condizioni e nel rispetto di criteri di coerenza e non discriminazione.

​In altre parole, la portabilità del contributo datoriale è possibile, ma non è automatica: è una scelta contrattuale, non un diritto “universale” sganciato dalle regole collettive.

 

Cosa cambia con la legge di bilancio 2026

La legge di bilancio 2026 interviene su diversi profili della previdenza complementare (adesione automatica, fiscalità, modalità di erogazione delle prestazioni); a tal proposito ti consigliamo la lettura di questo articolo.

Sulla portabilità del contributo del datore di lavoro la manovra sopprime, nel testo unico sulla previdenza complementare, le parole “nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali”, che assegnano alla contrattazione collettiva il potere di stabilire se il contributo datoriale futuro spetta in caso di trasferimento individuale al fondo aperto o al pip.

In buona sostanza il lavoratore iscritto ad un fondo negoziale (si pensi a Cometa, Fonte, Fonchim, ecc.) che beneficia del contributo a carico del datore di lavoro, nel caso decida di optare per il trasferimento della propria posizione verso un fondo aperto (generalmente offerti dalle banche) o verso un piano individuale di previdenza (i cosiddetti pip, offerti generalmente dalle compagnie di assicurazione), oggi continuerà a ricevere anche il contributo datoriale.

Viene modificato pesantemente l’assetto fin qui consolidato; i fondi negoziali si vedono privare del proprio principale fattore di vantaggio competitivo. Rimane in essere il secondo asset, quello legato alla minore onerosità della gestione, per effetto dell’assenza del fine di lucro, presente invece nei fondi aperti e nei pip.

C’è da aspettarsi una nuova forza propulsiva che banche e assicurazioni caleranno sui propri consulenti per acquisire flussi da cui, fino a questo momento, erano sostanzialmente esclusi; sul fronte dei fondi negoziali si palesa all’orizzonte il rischio che il loro tradizionale immobilismo contribuisca a trasformarli in un temporaneo parcheggio di risorse.

Conclusioni

La Legge di Bilancio 2026 segna una svolta sostanziale nel sistema della previdenza complementare, introducendo di fatto una “portabilità integrale” che estende non solo il trasferimento del montante, ma anche quello del contributo datoriale verso fondi aperti e PIP.

Questo passaggio ridisegna gli equilibri tra le diverse forme pensionistiche: i fondi negoziali, fino a oggi privilegiati dalla connessione contrattuale con i contributi delle aziende, perdono il loro principale vantaggio competitivo, mantenendo come unico tratto distintivo la minore incidenza dei costi di gestione.

L’effetto più immediato sarà un’accelerazione della concorrenza tra operatori, spingendo banche e assicurazioni a intensificare la promozione delle proprie soluzioni previdenziali, mentre i fondi negoziali saranno chiamati a una profonda revisione strategica: più trasparenza, maggiore flessibilità e un rinnovato approccio alla comunicazione verso gli aderenti.

In sintesi, la riforma apre la strada a un mercato più aperto e contendibile, nel quale la capacità di creare valore per il lavoratore, in termini di rendimento, servizi e fiducia, diventerà il vero discrimine competitivo.

 

 

 

 

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