di David Nerini
24/09/2025
L’anticipazione della posizione maturata nei fondi pensione (negoziali, aperti e PIP) è uno strumento previsto dalla legge per dare risposta a bisogni rilevanti lungo il ciclo di vita. Tra questi, l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa rappresentano la casistica più frequente in ambito aziendale.
La disciplina è contenuta nell’art. 11 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Dopo otto anni di iscrizione alla previdenza complementare, l’aderente può chiedere l’anticipazione fino al 75% della propria posizione per l’acquisto della prima casa di abitazione (per sé o per i figli, con atto notarile) oppure per la realizzazione di interventi edilizi sulla prima casa dell’iscritto rientranti nelle categorie di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.P.R. 380/2001 (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e gli altri interventi edilizi indicati). Per gli interventi edilizi, la legge rinvia alla normativa “recupero edilizio” per la documentazione delle spese (art. 1, comma 3, legge 449/1997).
Sulle somme erogate a titolo di anticipazione per queste due causali si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. La gestione dell’intero processo (verifica dei requisiti, calcolo dell’importo e applicazione della ritenuta) è in capo alla forma pensionistica.
Quando si può chiedere: anzianità contributiva, soglie e limite complessivo
La condizione temporale è la maturazione di otto anni di anzianità di iscrizione. Il legislatore ha previsto un meccanismo di continuità: per il conteggio sono utili tutti i periodi di partecipazione a qualsiasi forma pensionistica complementare, a partire dal primo momento di iscrizione, anche se nel frattempo l’aderente ha cambiato fondo. L’anzianità si azzera solo se in passato è stato esercitato un riscatto totale della posizione. Questa regola consente di non perdere il diritto maturato quando si cambia datore di lavoro o forma pensionistica.
Il limite per singola richiesta è pari al 75% della posizione individuale maturata al momento della domanda. Esiste poi un tetto complessivo nel tempo: l’insieme di tutte le anticipazioni percepite (di qualunque causale) non può mai superare il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote di TFR, maggiorati dei rendimenti realizzati, a partire dalla prima iscrizione. In pratica, è possibile presentare più richieste negli anni, ma senza oltrepassare il limite complessivo.
Tassazione, reintegro e impatto sulla prestazione finale
Le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta del 23%. Le somme erogate ridurranno il montante accumulato e, se non reintegrate, incideranno conseguentemente anche sul calcolo del capitale liquidabile al pensionamento.
Il legislatore, a tal fine, ha previsto un meccanismo di reintegro a favore dell’aderente: le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento, anche tramite contributi eccedenti il limite annuo di deducibilità (euro 5.164,57). Sulla parte eccedente destinata a reintegro spetta un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Si tratta di un incentivo fiscale che consente di ricostruire gradualmente il montante, attenuando l’effetto dell’uscita di liquidità.
Cosa si intende per “prima casa di abitazione”
L’art. 11 parla espressamente di prima casa di abitazione. Per l’acquisto, la norma ammette la richiesta per sé o per i figli, purché l’immobile sia destinato a prima casa dell’acquirente e l’operazione sia documentata con atto notarile. Per la ristrutturazione, l’anticipazione è riferita alla prima casa dell’iscritto e agli interventi edilizi tipizzati dal d.P.R. 380/2001. Non è una disciplina sovrapponibile, in automatico, alle agevolazioni “prima casa” previste ai fini delle imposte indirette: alcune verifiche (ad esempio la destinazione ad abitazione principale) vengono acquisite tramite autocertificazione dell’aderente secondo la prassi della forma pensionistica.
Per l’acquisto è determinante l’atto notarile di compravendita o di assegnazione, dal quale risultino l’acquirente e l’immobile; è utile allegare la notula del notaio, le quietanze e i bonifici relativi, nonché – se presente – il contratto di mutuo per la tracciabilità dei pagamenti. L’aderente presenta inoltre una dichiarazione sostitutiva in cui attesta che l’immobile costituisce (o costituirà a breve) prima casa di abitazione dell’acquirente; in caso di acquisto per il figlio, la dichiarazione riporta il rapporto di parentela e la destinazione a prima casa del figlio.
Per la ristrutturazione occorre il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto (CILA[1], SCIA[2] o permesso di costruire in base alla tipologia di lavori), oppure l’asseverazione del tecnico nei casi consentiti; sono indispensabili le fatture intestate all’aderente e i relativi pagamenti tracciabili. Anche qui una dichiarazione sostitutiva attesta che l’immobile è prima casa dell’iscritto e che gli interventi rientrano nelle categorie ammesse; le forme pensionistiche complementare possono richiedere, per completezza, un’attestazione di titolarità (proprietà, usufrutto o comproprietà), oltre alle necessarie coordinate bancarie per l’accredito.
Vediamo tre possibili situazioni:
- Acquisto della prima casa con mutuo da parte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare. Un lavoratore con posizione maturata di 40.000 euro e 10 anni di iscrizione chiede l’anticipazione per il rogito imminente. Il fondo calcola il 75% come massimo erogabile (30.000 euro), applica la ritenuta del 23% e liquida la somma (23.100 euro). Il lavoratore poi sceglie di pianificare un reintegro negli anni successivi, destinando contributi oltre 5.164,57 euro annui a tale scopo, con l’obiettivo di fruire del credito d’imposta proporzionale;
- Acquisto della prima casa del figlio. Una dipendente con posizione di 26.000 euro richiede l’anticipazione per l’acquisto della prima casa del figlio di 27 anni. Presenta l’atto notarile intestato al figlio, l’autocertificazione del rapporto di parentela e della destinazione a prima casa del figlio, oltre alle quietanze del rogito. La forma pensionistica eroga entro il limite del 75% della posizione disponibile;
- Ristrutturazione della prima casa (manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia). Un professionista con posizione di 55.000 euro esegue lavori di rifacimento impianti e bagno rientranti nella manutenzione straordinaria e nella ristrutturazione edilizia. Presenta CILA, fatture e bonifici; allega l’autocertificazione sulla prima casa. L’anticipazione è ammessa fino al 75% della posizione. Successivi interventi potranno essere finanziati con nuove richieste, nel rispetto del cap complessivo del 75% dei versamenti (incluso TFR) aumentati dei rendimenti.
Errori da evitare e consigli operativi
Il primo errore è sottovalutare il limite complessivo: la pianificazione deve considerare tutte le anticipazioni già ottenute, perché oltre il 75% dei versamenti complessivi (con TFR e rendimenti) non è possibile andare. Il secondo è trascurare la coerenza documentale: non presentare atto notarile in caso di acquisto o non avere il titolo edilizio o i pagamenti tracciati nel caso di ristrutturazione sono fattori che rendono l’istruttoria incompleta. Terzo, spesso si ignora la leva del reintegro con credito d’imposta: in logica di educazione finanziaria aziendale è utile illustrarne l’impatto per ricostruire il montante.
Conclusioni
Per chi gestisce persone e welfare, l’anticipazione per la prima casa è una misura utilissima ma stringente: serve anzianità di otto anni, la causale deve essere perfettamente aderente al dettato normativo e la documentazione deve essere completa e tracciata. La soglia del 75% vale per la singola richiesta e, nel tempo, come limite complessivo; la ritenuta del 23% è definitiva. La strategia ottimale combina l’uso dell’anticipazione con un piano di reintegro che sfrutti il credito d’imposta, così da non compromettere la prestazione finale. Un fascicolo ben costruito (atto o titolo edilizio, fatture, pagamenti, autocertificazioni) accorcia sicuramente i tempi di istruttoria e riduce i contenziosi, garantendo agli aderenti e alle aziende un processo fluido e conforme.
[1] Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata. È un titolo edilizio per interventi “leggeri” da presentare al Comune prima di avviare determinati interventi interni. È asseverata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), che attesta la conformità dell’opera alle norme urbanistiche, antisismiche, impiantistiche ed energetiche.
[2] Segnalazione Certificata di Inizio Attività. È un titolo abilitativo con efficacia immediata da presentare al Comune che permetto l’avvio dei lavori lo stesso giorno del deposito.
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