di David Nerini
06/01/2026
La legge di bilancio 2026 interviene in modo significativo sulla previdenza complementare, sia sul fronte degli investimenti dei fondi pensione sia su deduzioni fiscali, modalità di erogazione delle prestazioni e meccanismi di adesione automatica.
Le novità principali sono contenute negli articoli che modificano il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Testo Unico sulla Previdenza Complementare), in particolare: articolo 6 (politiche di investimento e limiti), articolo 8 (contributi e adesione) e articolo 11 (prestazioni e regime fiscale). Tali disposizioni sono ricomprese nei commi 199‑205 e 201‑205 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per il 2026).
Investimenti dei fondi pensione
La legge amplia gli spazi di investimento dei fondi pensione in infrastrutture e settori strategici, introducendo una nuova lettera a‑bis al comma 5‑bis dell’articolo 6 del d.lgs. 252/2005. Tra i settori ammessi rientrano progetti turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, telecomunicazioni (incluse quelle digitali) ed energia, anche tramite OICR e cartolarizzazioni ex legge 130/1999.
Viene inoltre disciplinato cosa accade in caso di superamento temporaneo dei nuovi limiti di investimento, disciplinando la procedura di rientro, obblighi di informativa alla COVIP e misure correttive. Sul piano complessivo di portafoglio, la nuova formulazione impone che il patrimonio del fondo sia investito “in misura prevalente” in strumenti negoziati su mercati regolamentati o su MTF[1] con requisiti informativi e organizzativi stabiliti da decreto MEF, mantenendo prudenti i livelli di attività non quotate.
Deduzioni fiscali e incentivo ai versamenti
Sul fronte fiscale, l’articolo 8 viene modificato innalzando, dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dei contributi a forme pensionistiche complementari a 5.300 euro, rispetto al precedente valore di 5.164,57 euro. Viene rivista anche la disciplina del recupero dei contributi non versati nei primi cinque anni: il nuovo testo lega il plafond recuperabile all’intero limite di deduzione dei primi cinque anni e lo fissa comunque entro la metà del nuovo massimale annuo.
Questi interventi mirano a rendere più conveniente il versamento regolare nel tempo e a valorizzare la continuità di partecipazione ai fondi. Per i piani finanziari degli aderenti, questo si traduce in maggiore spazio fiscale per chi decide di rafforzare la propria posizione previdenziale integrativa, specialmente nelle fasi di maggiore disponibilità di reddito.
Prestazioni: capitale, rendite e nuove forme di erogazione
La legge interviene in profondità anche sulle modalità di uscita. La quota massima erogabile in capitale al momento del pensionamento passa dal 50% al 60% del montante finale, mentre il residuo deve essere convertito in rendita vitalizia, salvo i casi in cui la rendita stessa resti sotto il 50% dell’assegno sociale, ipotesi in cui l’intero montante può essere liquidato in capitale.
Viene introdotta la possibilità, per le forme a contribuzione definita, di fruire anche di nuove modalità di erogazione:
- rendita a durata definita, per un numero di anni pari alla vita attesa residua calcolata sulla tavola di mortalità ISTAT utilizzata per i coefficienti di trasformazione;
- prelievi flessibili entro il limite delle rate maturate della rendita a durata definita;
- erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni.
Per queste nuove formule (rendita a durata definita, prelievi, erogazione frazionata) è previsto un regime fiscale con ritenuta a titolo d’imposta del 20%, ridotta di 0,25 punti per ogni anno oltre il quindicesimo di partecipazione, fino a un massimo di 5 punti. Si precisa inoltre che le prestazioni restano soggette agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle pensioni obbligatorie, mentre crediti da riscatti e anticipazioni (salvo alcuni casi specifici) restano non vincolabili.
Rimane valido invece il prelievo agevolato (15% riducibile fino al 9%) sulle prestazioni in capitale e rendita vitalizia, con la consueta riduzione di 0,30 punti per ogni anno oltre il quindicesimo di partecipazione, fino a 6 punti totali.
Adesione automatica e ruolo del datore di lavoro
Una delle novità più rilevanti in ottica di diffusione della previdenza complementare riguarda l’adesione automatica, ridisegnata modificando l’articolo 8, commi 2 e 7 e introducendo i nuovi commi 7‑bis, 7‑ter, 7‑quater, 7‑quinquies, 8, 9 e 9‑bis. I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici) aderiscono automaticamente alle forme pensionistiche collettive individuate dai contratti o, in assenza, al fondo residuale individuato dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85, salvo espressa scelta diversa del lavoratore entro 60 giorni.
L’adesione automatica comporta il conferimento dell’intero TFR e dei contributi a carico di datore e lavoratore nella misura definita dagli accordi, con facoltà per chi ha una retribuzione annua lorda inferiore all’assegno sociale di non versare il contributo a proprio carico. Il datore di lavoro ha nuovi obblighi informativi, sia verso i neoassunti sia verso i lavoratori non di prima assunzione, con particolare attenzione agli accordi applicabili, alle forme destinatarie del TFR, alle alternative disponibili e alle tempistiche; per le adesioni non esplicite, i fondi devono prevedere linee di investimento “lifecycle” (legge questo articolo sull’argomento) differenziate per profilo di rischio e fascia di età.
Conclusioni
In questo quadro, la legge di bilancio 2026 segna un passaggio importante: da un lato allarga il raggio d’azione dei fondi verso l’economia reale con paletti prudenziali, dall’altro rafforza gli incentivi fiscali e rende più flessibili le uscite, mentre l’adesione automatica diventa il perno per aumentare nel tempo la copertura previdenziale delle nuove generazioni di lavoratori.
[1] I sistemi di negoziazione multilaterale (Multilateral Trading Facilities, MTF) sono piattaforme di scambio gestite da operatori privati che consentono l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari già quotati su una o più borse nazionali, facendo incontrare, secondo regole predeterminate e non discrezionali, gli ordini provenienti da una pluralità di partecipanti. Le MTF, quindi, trattano strumenti già ammessi alla negoziazione su altri mercati regolamentati. Come i mercati organizzati, anche le MTF svolgono una funzione di organizzazione degli scambi. A differenza di questi ultimi, però, non hanno il potere di decidere l’ammissione alle negoziazioni dei titoli scambiati al loro interno e sono soggette a requisiti e procedure autorizzative parzialmente differenti rispetto a quelli previsti per i mercati regolamentati.
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