Le sorti del TFR in caso di silenzio-assenso C'è un ordine definito dal legislatore sulla destinazione del TFR alla previdenza complementare in caso di silenzio-assenso del lavoratore.

Nel caso in cui il lavoratore non espliciti entro i 6 mesi successivi all’assunzione la scelta di mantenere il TFR in azienda, il legislatore attribuisce rilevanza al suo silenzio nel senso di scelta di aderire alla previdenza complementare.

In questo caso il TFR (si definisce “maturando” poiché si tratta di quella parte che inizierà a maturare da quel momento in poi) si colloca su un binario che ne determina il conferimento ad una forma pensionistica complementare. Ma quale in particolare?

In prima battuta verrà destinato al fondo negoziale previsto dal CCNL applicato in azienda; è l’ipotesi che si presenta la maggior parte delle volte, poiché i contratti nazionali coprono quasi il 90% del mondo del lavoro dipendente.

Il principio è quello di privilegiare i contesti ove si è manifestata una forma di rappresentanza, tanto che il TFR può essere destinato anche in forme pensionistiche collettive definite a livello territoriale, salvo il caso di diverso accordo a livello aziendale.

Se in azienda si verificasse l’ipotesi di più forme pensionistiche collettive applicabili e disponibili allora il TFR verrà conferito nel fondo che ha ricevuto il numero maggiore di adesioni, salvo il caso di diverso accordo a livello aziendale.

Nel caso invece in cui nessuna delle condizioni sopra previste si presentassero allora la forma pensionistica collettiva che accoglierà il TFR è FondInps, un fondo pensionistico residuale a cui si applica la disciplina prevista per la previdenza complementare, ossia il D.Lgs.252/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

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