Il regime fiscale della previdenza complementare Fondi pensioni e polizze con finalità previdenziali presentano un variegato regime fiscale differenziato in funzione delle diverse fasi di vita della forma di previdenza complementare. A partire dal gennaio 2007 la tassazione è vantaggiosa. Il quadro si complica in virtù dei diversi regimi fiscali previsti ante 2007 e dell’applicazione del “pro-rata fiscale”

Le forme di previdenza complementare esistenti in Italia sono tassate sulla base di un sistema di imposizione fiscale identificato con l’acronimo E.T.T.
Significa che rispetto alla tassazione sono Esenti i contributi, Tassati i rendimenti e Tassate le prestazioni.
L’imposizione fiscale si applica pertanto in modo differenziato nelle tre distinte fasi che caratterizzano la vita della previdenza complementare, ossia l’adesione, l’accumulo e la prestazione (finale e in itinere)

La tassazione in fase di adesione

In fase di adesione l’aderente può detrarre dal reddito imponibile i contributi versati al fondo pensione fino alla soglia massima annuale di € 5.164,57. Per contributi si intendono quelli versati dall’aderente per proprio conto, quelli versati a favore di eventuali familiari a carico e quelli eventualmente versati dal datore di lavoro. Il TFR destinato al fondo pensione non costituisce contributo. L’esenzione fino alla soglia si applica anche nel caso in cui l’aderente abbia aperto più fondi pensione.

Nel caso di soggetti che abbiano iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 2006 il legislatore ha previsto un ulteriore vantaggio fiscale, poiché in questo caso sarà possibile dedurre nei successivi 20 anni i contributi eventualmente non dedotti nei primi 5 anni di adesione. In buona sostanza se nei primi 5 anni di adesione al fondo l’aderente ha portato in deduzione contributi annuali sotto la soglia di € 5.164,57, le differenze generate possono essere recuperate nei 20 anni successivi a patto che i contributi attuali superino complessivamente la soglia e fino al tetto massimo annuale di € 7.746,86.

Oltre il raggiungimento dell’età pensionabile l’aderente, nell’ipotesi in cui non manifesti interesse ad attivare le prestazioni del fondo pensione, può continuare a beneficiare del vantaggio della deducibilità fiscale in caso di prosecuzione volontaria dei versamenti dei contributi al fondo pensione. Tale scelta di contribuzione libera è ammessa a patto che l’aderente, alla data del pensionamento, dimostri almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

La tassazione in fase di accumulo

Durante la fase di accumulo contributi e l’eventuale TFR sono gestiti di soggetti professionali che si muoveranno sui mercati secondo le regole definite dalla tipologia di comparto del fondo. Sul risultato della gestione maturato nel periodo di imposta, per effetto della Legge di Stabilità 2015, si applica un’imposta sostitutiva del 20%.

Tale aliquota si applica dal 2014. Precedentemente fino al 31/12/2006 l’imposta sostitutiva si attestava all’12,50%, dal 01/01/2007 è passata all’11% e per un anno solo all’11,50%. Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 12/02/2015 è stata chiarita anche la modalità di calcolo della base imponibile su cui applicare l’imposta stessa, in modo da tenere conto degli investimenti effettuati dai fondi pensione direttamente in titoli di Stato o indirettamente per il tramite di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), i cui rendimenti sono soggetti all’aliquota del 12,50%.

L’aliquota del 20% risulta vantaggiosa rispetto alla tassazione applicata ai rendimenti finanziari della maggior parte delle altre forme di investimento in titoli e fondi che si attesta invece al 26%.

La base imponibile del risultato di gestione delle forme di previdenza complementare è costituita dai redditi effettivamente derivanti dal possesso dai titoli in portafoglio, realizzati nel corso del periodo d’imposta, inclusi quelli maturati al 31 dicembre dell’anno di riferimento. L’imposta sostitutiva del 20% si applica pertanto sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Tale risultato deve essere calcolato senza considerare quelle operazioni che nulla hanno a che fare con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo.

La tassazione delle prestazioni

La previdenza complementare produce prestazioni finali, esigibili alla maturazione del requisito pensionistico, e prestazioni in corso d’opera, esigibili sotto forma di anticipazioni e riscatti.

La prestazione tipica del fondo pensione è la rendita. L’aderente può però scegliere di convertire il montante accumulato in parte in rendita ed in parte in capitale, senza superare il 50% del montante stesso. In questi casi l’importo è tassato con una ritenuta a titolo di imposta del 15%.

Il legislatore premia la scelta della previdenza complementare stabilendo, in presenza di un’anzianità di permanenza nelle forme di previdenza complementare superiore a 15 anni, una riduzione dell’aliquota dello 0,30% per ogni anno successivo fino ad un massimo di 6 punti percentuali. In buona sostanza con 35 anni di presenza nel fondo pensione la tassazione della rendita scende al 9%.

Il regime appena descritto si applica ai montanti accumulati dal 1° gennaio 2007. Nel caso di prestazione in rendita dal 01/01/2001 al 31/12/2006 i montanti accumulati sono tassati ordinariamente (Irpef progressiva per scaglioni di reddito), mentre invece fino al 31/12/2000 la tassazione è ordinaria sull’87,50% della base imponibile dei montanti accumulati. Nel caso di prestazione in capitale dal 01/01/2001 al 31/12/2006 i montanti accumulati sono tassati separatamente con un’aliquota definita dal fondo sulla modalità di tassazione del TFR, mentre invece fino al 31/12/2000 la tassazione è separata con aliquota definita dal fondo secondo la modalità di tassazione del TFR ma con una riduzione annuale della base imponibile (cosiddetta “franchigia TFR”) di € 309,87.

La previdenza complementare prevede anche, come detto, prestazioni in itinere. Vediamo il caso delle anticipazioni. Ne esistono 3 tipologie per:

  • spese sanitarie, in questo caso l’aderente in qualsiasi momento può richiedere fino al 75% del montante maturato per far fronte a spese sanitarie straordinarie che interessano se stesso, il coniuge o i figli. Dal punto di vista fiscale la somma è tassata con ritenuta a titolo di imposta del 15%. Vale anche in questo caso la riduzione dello 0,30% per ogni anno di adesione successivo al 15-esimo fino al limite massimo del 6%;
  • acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli, in questo caso l’aderente dopo almeno 8 anni di partecipazione al fondo può richiedere fino al 75% del montante maturato. Dal punto di vista fiscale la somma è tassata con ritenuta a titolo di imposta del 23%;
  • ulteriori esigenze dell’aderente, in questo caso l’aderente senza dichiarare il motivo, decorsi almeno 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare, può richiedere fino al 30% del montante maturato. Dal punto di vista fiscale la somma è tassata con ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Anche in questo caso si applica il regime del pro-rata fiscale. Quanto detto vale per i montanti maturati dal 01/01/2007. Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 i montanti accumulati sono tassati separatamente con un’aliquota definita dal fondo sulla modalità di tassazione del TFR, mentre invece fino al 31/12/2000 la tassazione è separata con aliquota definita dal fondo secondo la modalità di tassazione del TFR ma con una riduzione annuale della base imponibile (cosiddetta “franchigia TFR”) di € 309,87. In entrambi i casi si tratta di una imposta provvisoria, poichè il calcolo definitivo, con eventuale conguaglio, è previsto al momento della chiusura del rapporto (per riscatto o per maturazione del diritto a pensione).

L’altra prestazione in itinere prevista dalle forme di previdenza complementare è il riscatto. Analizziamo le diverse tipologie:

  • parziale fino ad un massimo del 50% del montante accumulato per cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra i 12 e i 48 mesi;
  • parziale fino ad massimo del 50% del montante accumulato in caso di procedure di mobilità e cassa integrazione (ordinaria e straordinaria con cessazione del rapporto di lavoro, a zero ore con durata minima di 12 mesi);
  • totale per cessazione lavoro che comporti inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi;
  • totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • totale in caso di decesso dell’aderente prima della maturazione del diritto alle prestazioni. In questo caso sono legittimati a richiedere la prestazione eredi e beneficiari;
  • parziale o totale, se previsto nei relativi statuti e/o regolamenti, nell’ambito di adesioni collettive alla forma di previdenza complementare per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, ossia a seguito di perdita del lavoro per dimissioni o licenziamento o di cambio del settore lavorativo che non permettono di continuare il versamento nel fondo originario;
  • parziale o totale, nel caso di iscritti a forme pensionistiche individuali, a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, a seguito di dimissioni o licenziamento.

In tutti questi casi, tranne quando si perdono i requisiti di partecipazione al fondo per i quali è prevista una tassazione a titolo di imposta del 23%, per i montati maturati dal 01/01/2007 fiscalmente la somma è tassata con ritenuta a titolo di imposta del 15%. Vale anche in questo caso la riduzione dello 0,30% per ogni anno di adesione successivo al 15-esimo fino al limite massimo del 6%.

Dal 01/01/2001 al 31/12/2006 per i casi di riscatti derivanti da licenziamenti o dimissioni i montanti accumulati sono tassati ordinariamente (Irpef progressiva per scaglioni di reddito), mentre per i casi di invalidità/inabilità, mobilità, cassa integrazione con un’aliquota definita dal fondo sulla modalità di tassazione del TFR. Fino al 31/12/2000 per i lavoratori dipendenti la tassazione è separata con aliquota definita dal fondo secondo la modalità di tassazione del TFR ma con una riduzione annuale della base imponibile (cosiddetta “franchigia TFR”) di € 309,87, mentre per i lavoratori autonomi viene applicata una ritenuta di acconto del 20%.

Quando l’aderente decide di trasferire la propria posizione previdenziale da un fondo ad un altro in questo caso l’operazione è fiscalmente esente.

 

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